mercoledì 4 aprile 2007

INCONTRO SULLA “LEGGE 12/05”

Mercoledì 4 aprile alle ore 21.00

presso il ridotto della ex S.O.M.S. di Bastida Pancarana

Relatore Renato
Bertoglio (Legambiente)


"Sarà un incontro aperto a tutti coloro (cittadini, associazioni, comitati) che intendono approfondire i contenuti della nuova legge urbanistica regionale 12/05.
In base a questa nuova legge, andranno in soffitta i piani regolatori generali, sostituiti dai piani di governo del territorio.

Ai Sindaci sarà affidato un potere maggiore rispetto al passato in materia urbanistica, così come ai privati.
Ad Associazioni e cittadini la legge riserva il diritto di intervenire con osservazioni in fase di elaborazione dei piani.

Dal momento che i piani sono già in corso di preparazione, occorre che Associazioni e Comitati si attrezzino per formulare proposte e spediscano al più presto richieste di audizione ai vari Comuni.

E' una opportunità che va sfruttata nel modo giusto: si tratta infatti di una legge che potrebbe aprire la strada a una massiccia cementificazione del territorio."

Tratto da: Mailing list Comitati Broni-Mortara

4 commenti:

Nicola ha detto...

Un ringraziamento speciale a Renato Bertoglio che nonostante un triste lutto famigliare , ieri sera ci ha istruiti sui contenuti della nuova Legge Urbanistica Regionale 12/05.

A lui il ns. affetto e la ns. stima!

Grazie anche a Camerini che ha splendidamente coadiuvato l’incontro !

In base a questa nuova legge, non esiste più il Piano Regolatore Generale (PRG).

• Nasce un nuovo strumento il Piano di Governo del Territorio (PGT)

I Comuni dovranno stabilire il termine entro il quale chiunque abbia interesse, anche per la tutela degli interessi diffusi, potrà presentare suggerimenti e proposte. Il comune può, altresì, determinare altre forme di pubblicità e partecipazione.


Prima dell’adozione degli atti di PGT il comune, tramite consultazioni, acquisisce entro trenta giorni il parere delle parti sociali ed economiche.

Entro novanta giorni dall’adozione, gli atti di PGT sono depositati, a pena di inefficacia degli stessi, nella segreteria comunale per un periodo continuativo di trenta giorni, ai fini della presentazione di osservazioni nei successivi trenta giorni. Del deposito degli atti è fatta, a cura del comune, pubblicità sul Bollettino ufficiale della Regione e su almeno un quotidiano o periodico a diffusione locale.

Ai Comuni e ai Sindaci sarà quindi affidato un potere maggiore rispetto al passato in materia urbanistica, così come ai privati!
Dal momento che i piani sono già in corso di preparazione, occorre che Associazioni e Comitati si attrezzino per formulare proposte e spediscano al più presto richieste di audizione ai vari Comuni.

E' una opportunità che va sfruttata!

Diamoci da fare per essere controllori e partecipanti attivi nella crescita del nostro territorio!

Chiunque interessato ad approfondire l’argomento si faccia avanti!

Disponibile documentazione per l’approfondimento !!
Scrivete a bronimortara@yahoo.it

Saluti
Nicola

Nicola ha detto...

Dalla lettera diramata da Legambiente ai Sindaci in merito al nuovo PGT :


Oggetto: ruolo e partecipazione dell’Associazione Legambiente, in qualità di portatrice di interessi diffusi, con riferimento alla Legge Regionale per il Governo del Territorio 12/05

Egregio Sindaco,


Con la presente segnaliamo l’interesse della nostra Associazione, Legambiente Circolo Terre d’Acque, a partecipare attivamente alla predisposizione del PGT e in generale a quelle scelte dell’Amministrazione Comunale, anticipatorie e susseguenti al PGT stesso, che determinano il futuro sviluppo, che noi vogliamo sostenibile, della città.

A norma della legge regionale in oggetto Le chiediamo che Legambiente, ma anche altre associazioni e i cittadini tutti, siano messi concretamente nella possibilità di presentare suggerimenti e proposte e di poter partecipare attivamente, non solo come utenti finali di decisioni già definite, al processo di costruzione del piano e di valutazione della sua sostenibilità che deve integrarsi nel processo pianificatorio fin dal suo inizio, diventarne parte integrante, rappresentarne un decisivo fattore di governance e di legittimazione delle scelte.

Non intendiamo la nostra richiesta di partecipazione al PGT, ma anche ad altri provvedimenti dell’Amministrazione Comunale in materia di sviluppo urbanistico, come richiesta di controllo, ma di partecipazione perché come Associazione proponiamo politiche ambientali a favore della qualità della vita di tutti i cittadini.

Il nostro impegno costruttivo e la nostra richiesta di coinvolgere concretamente le associazioni e i cittadini per avere scelte partecipate in materia urbanistica e di sviluppo sostenibile, vuole essere un contributo a scegliere di percorre strade innovative all’altezza delle conoscenze consolidate attuali.

Certi che l’Amministrazione Comunale su scelte così importanti per il futuro della nostra città stabilirà forme, modi e tempi per sollecitare la partecipazione attiva della cittadinanza e delle sue espressioni associative, porgiamo cordiali saluti.

Gropello Cairoli, 2 febbraio 2007

Legambiente
Circolo Terre d’Acque

Anonimo ha detto...

Segnalo un sito che ci segue da cui riporto loro rassegna stampa.

http://www.agipapress.it

27/03/2007 14:41 - PAVIA - Legambiente torna a scrivere ai sindaci per provare ancora a convincerli a cambiare idea sulla Bro-Mo

TERRITORIO

PAVIA. Oltre 300 le osservazioni presentate da cittadini danneggiati dal progetto dell’autostrada Redavalle-Castel d’Agogna; un progetto che non risponde alle esigenze del territorio come é apparso dal questionario dei sindacati e Legambiente; un imprenditore come Gavio sempre più forte ora che, la Società Autostradale Serravalle ha ridotto la propria partecipazione nella Sabrom società promotrice dell’autostrada dal 45 al 15% vendendo a Gavio appunto il 30% delle quote azionarie e dopo che le Regioni Piemonte e Liguria hanno deciso che il retroporto di Genova non sarà Bressana bensì nell’Alessandrino, togliendo di fatto valore di base di stoccaggio merci al villaggio delle merci di Bressana e togliendo quindi valore a quella utilità commerciale sbandierata come elemento basilare della scelta di realizzare l’autostrada.

Questo il quadro generale della situazione, nel quale torna a farsi sentire oggi Legambiente con una nuova lettera inviata alle Istituzioni.
“Per ottenere il sì dei sindaci alla Conferenza dei Servizi – spiega Gianluigi Vecchi di Legambiente di Pavia - sono state fatte tante promesse. Ad oggi abbiamo solo alcune modifiche al tracciato, ma della VAS, ovvero la Valutazione Ambientale Strategica, della partecipazione del territorio e della trasparenza sul progetto e sui suoi costi non vi è traccia. Anche in questo caso comprendiamo il fastidio di Infrastrutture Lombarde che finora è riuscita, con promesse ed accelerazione dei tempi, ad ottenere che le pubbliche amministrazioni (Provincia e Comuni) facessero praticamente da passacarte. Noi però ci aspettiamo un cambiamento di atteggiamento e comportamento, come previsto dall’ordine del giorno votato all’unanimità il 7 febbraio, in occasione della Conferenza dei Servizi. Per questo abbiamo scritto alla Provincia e ai Sindaci una lettera, seguendo la nostra convinzione che le Istituzioni sono interlocutori importanti, a volte sono alleati preziosi, altre possono divenire controparte”.

Un dialogo costruttivo é infatti alla base delle motivazioni che hanno indotto Legambiente a tornare a scrivere alle Istituzioni: “Nel caso dell’autostrada continueremo ad avere un atteggiamento di dialogo costruttivo – conclude Vecchi -; convinti delle nostre ragioni cercheremo quindi di essere rigorosi ma non siamo disposti ad essere presi in giro”.

Qui di seguito il testo della lettera inviata

“Dalla Conferenza dei Servizi del 7 di febbraio sono passati 47 giorni, ma non abbiamo ancora potuto verificare nemmeno una prima proposta per l’attuazione di quanto avevate deciso.
Ci riferiamo al fatto che, in occasione di quella Conferenza dei Servizi, sembra sia stato votato all’unanimità un documento che tra l’altro prevedeva:
“la necessità di inquadrare gli interventi sulla grande viabilità provinciale entro una strategia di rete di scala regionale e interregionale e un programma integrato di interventi per lo sviluppo locale”
“che la predisposizione del progetto definitivo debba essere subordinata:
• all’esito positivo della Valutazione Ambientale Strategica, che stimi la sostenibilità dell'insieme dei progetti alla luce del carico ambientale già presente;……..”,
Si auspicava anche
“che le fasi di lavoro successive, anche in ragione della delicatezza dei territori attraversati e della sensibilità sociale espressa, siano improntate ad un confronto ampio e partecipato, che consenta di integrare e correggere ulteriormente il progetto, recependo indicazioni e suggerimenti provenienti da Istituzioni, attori e comunità locali.” Sottolineiamo sembra perché ad oggi da Infrastrutture Lombarde, abbiamo ricevuto solo risposte infastidite e una parzialissima documentazione.

Nessun segnale di inversione di rotta dunque, anzi la procedura prosegue imperterrita e dalle interviste del direttore generale di Infrastrutture Lombarde vengono anche critiche al fatto che cittadini, che si ritengono danneggiati, esercitino il diritto di esprimere le proprie osservazioni su dei moduli prestampati. Infrastrutture Lombarde è una S.p.A. (anche se pubblica) e persegue i propri “interessi”, ma Voi Pubblici Amministratori, cosa ne pensate? Dietro ogni modulo c’è una persona che fa presente un problema, che cerca di utilizzare i ristretti spazi a disposizione per difendere i propri “interessi” o “partecipare”, come le disposizioni europee e nazionali prevedono. Quanti dei Comuni interessati hanno provveduto ad informare i cittadini sul progetto e ad instaurare una discussione, come prevede la Convenzione di Aarhus?

Più di due anni fa, il 15 dicembre 2005 a Casteggio, presentammo, al Tavolo di Confronto per l’Accordo Quadro per lo Sviluppo Territoriale, una dettagliata relazione sulle criticità della viabilità provinciale ed alcune prime osservazioni relative al progetto d’autostrada, cui, in ogni caso, non ci dichiaravamo pregiudizialmente contrari. Volevamo essere costruttivi, ma non c’è stato modo di confrontarsi con chi ha gestito il progetto dell’autostrada, che di recente ha anche chiesto a Legambiente di dimostrare di avere diritto ad ottenere copia dei verbali… Lo faremo, ma è questa la risposta alla nostra disponibilità, è questa la trasparenza, il rapporto che volete con il territorio?

Noi non ci scoraggiamo, perché riteniamo di aver contribuito a costruire un movimento che certo chi ha voluto decidere sulla testa dei cittadini non si aspettava, un movimento che ha appena ottenuto un altro risultato positivo proprio con la presentazione di 284 (solo quelle consegnate a mano, altre sono state spedite per posta) osservazioni sulle varianti al progetto di autostrada, per cui erano previsti solo 20 giorni di tempo…..

Vorremmo però far presente che se qualcuno pensa di improvvisare una Valutazione Ambientale Strategica e gestirla in poco tempo, come è stato fatto per il progetto, otterrà il risultato che le “osservazioni” aumenteranno ed il territorio troverà sempre il modo civile e democratico ma deciso, di dimostrare e magari far valere la propria posizione.

Sottolineiamo infine che la VAS, nasce come procedura già viziata in partenza (con tutte le conseguenze del caso), perché una prima decisione è già stata presa e che le norme in vigore prevedono modalità, tempi e contenuti della “partecipazione” ben precisi.

Infatti, in base alla Direttiva 2001/42/CE, la VAS prevede lo sviluppo di azioni di comunicazione e di sollecitazione della partecipazione attiva della cittadinanza, al fine di incentivare la collaborazione di chiunque abbia interesse, anche per la tutela degli interessi diffusi, a presentare suggerimenti e proposte. Occorre prestare, da subito, attenzione agli aspetti di trasparenza delle procedure e dell’informazione finalizzata all’ottenimento di una partecipazione concreta e propositiva dei cittadini. E’ necessario inoltre individuare, sin dalle prime fasi di avvio, i soggetti e le Autorità con competenza in materia ambientale, ovvero tutte quelle Associazioni ed Istituzioni che siano titolari di interessi potenzialmente coinvolti dal progetto, interpellandole attraverso l’espletamento di momenti consultivi al fine di acquisire specifici apporti collaborativi. A questo proposito è importante evidenziare i precisi nessi esistenti tra comunicazione, informazione e partecipazione quali cardini del percorso di Valutazione Ambientale Strategica che accompagna la stesura del progetto e, insieme, condizioni perché il percorso di valutazione stesso produca effetti significativi: il contributo derivante dalla partecipazione deve, pertanto, divenire parte integrante del percorso di Valutazione Ambientale Strategica e fattore di legittimazione delle scelte.

Nella fase di impostazione del progetto (che è mancata ma che occorre recuperare) il processo di Valutazione Ambientale Strategica contribuisce sostanzialmente all’elaborazione del quadro ricognitivo e conoscitivo, attraverso la raccolta delle proposte e delle istanze provenienti dalle consultazioni e dalla partecipazione diretta di attori e cittadini nonché assicurando, da subito, l’integrazione della dimensione ambientale al quadro di riferimento per lo sviluppo economico e sociale del territorio interessato, attraverso le analisi preliminari di sostenibilità agli orientamenti pianificatori che il progetto va assumendo. La VAS deve assicurare che obiettivi, politiche ed azioni vengano declinati mediante l’individuazione ed il confronto tra ragionevoli alternative al fine di determinare la stima degli effetti ambientali di ciascuna di esse e selezionare le scelte da operare.

Per concludere, la nostra associazione continuerà ad avere un atteggiamento propositivo, ma sia ben chiaro che intendiamo naturalmente sfruttare appieno ed in tutte le sedi i contenuti della Direttiva 2001/42/CE e della Convenzione di Aarhus, aprendo confronti anche con i Comuni per particolari problemi locali, oltre che per il progetto complessivo”.

Nicola ha detto...

APPROFONDIMENTI TECNICI :

Guida alla lettura della legge regionale per il governo del territorio (12/05)
(tratta da alcune relazioni di presentazione della legge e per uso interno a Legambiente Pv)



La legge è composta principalmente da due parti:
- Parte I - Pianificazione del territorio (2 titoli, 26 articoli), con una disciplina completamente nuova: strumenti di governo del territorio, definizioni e contenuti;
- Parte II - Gestione del territorio (7 titoli, 78 articoli), con le diverse norme vigenti in materia urbanistica raccolte e adeguate alla nuova normativa.

Leggi regionali abrogate: 24 (completamente 19 e parzialmente altre 5).

Strumenti di governo del territorio: sono articolati su tre livelli correlati tra loro.
• Piano di governo del territorio comunale (PGT)
• Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP)
• Piano territoriale regionale (PTR).

Supporti tecnici:
• Sistema Informativo Territoriale integrato, realizzato dalla Regione in coordinamento con gli enti locali;
• Valutazione Ambientale Strategica (VAS) dei piani, in recepimento della direttiva 2001/42/CE;
• Osservatorio permanente della programmazione territoriale, costituito dalla Regione con la partecipazione degli enti locali, avente compiti di monitoraggio delle dinamiche territoriali.

Pianificazione comunale:
• non esiste più il Piano Regolatore Generale (PRG);
• nasce un nuovo strumento il Piano di Governo del Territorio (PGT), articolato in tre atti:
1. il documento di piano, ovvero la strategia e la regia politica; contiene gli elementi conoscitivi del territorio e le linee di sviluppo che l’Amministrazione comunale intende perseguire, non ha effetti di conformazione della proprietà dei suoli e deve essere aggiornato con cadenza almeno quinquennale;
2. il piano dei servizi, ovvero l’armonizzazione tra insediamenti e servizi; già previsto dalla l.r. 1/2001, viene raccordato con la programmazione comunale delle opere pubbliche e delle infrastrutture; ha carattere prescrittivo e vincolante, non ha termini di validità, salvo che per i vincoli espropriativi che hanno efficacia quinquennale;
3. il piano delle regole per la città costruita: ha valore prescrittivo, produce effetti diretti sul regime giuridico dei suoli ed ha validità indeterminata.
• definitivo superamento del concetto di zone omogenee sancito dal D.M. n. 1444/1968;
• l’introduzione (facoltativa) di meccanismi di compensazione ed incentivazione urbanistica, con il duplice obiettivo di assicurare una maggiore equità e agevolare la realizzazione dei servizi e delle infrastrutture;
• promozione di interventi d’edilizia bioclimatica e risparmio energetico, attraverso forme d’incentivazione (es. premi volumetrici differenziati o riduzione degli oneri d’urbanizzazione) definite dai Comuni sulla base di criteri tecnici formulati dalla Giunta regionale;
• tutela e valorizzazione delle aree agricole.

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale: restano sostanzialmente invariati i contenuti rispetto alla l.r. 1/2000. Da evidenziare che il Piano individua con efficacia prevalente sui PGT le aree destinate all’attività agricola, specificandone norme di valorizzazione, uso e tutela.

Piano territoriale regionale: strumento di programmazione e di conoscenza, espressione di una vera politica di governo del territorio, indica gli elementi essenziali dell’assetto territoriale e definisce i criteri e gli indirizzi per la redazione degli atti di programmazione territoriale di Province e Comuni. Il PTR può, inoltre, in relazione ad obiettivi prioritari d’interesse regionale o sovraregionale, individuare previsioni, concernenti la realizzazione d’infrastrutture, aventi efficacia di prevalenza immediata e diretta su ogni altro atto di programmazione/pianificazione, con l’eccezione dei parchi naturali e delle aree naturali protette.
Per riequilibrare le condizioni economico-sociali, il PTR può individuare forme di compensazione economico-finanziaria a favore degli enti locali ricadenti in ambiti oggetto di previsioni che limitano, ad esempio per ragioni di tutela ambientale, le possibilità di sviluppo.

Piano territoriale regionale d’area: strumento che pianifica aree vaste, interessate da opere, interventi o utilizzazioni aventi rilevanza regionale o sovraregionale.


Periodo transitorio, ai sensi degli articoli 25 e 26

Gestione dei PRG vigenti fino all’entrata in vigore del PGT.
Ai sensi dell'articolo 25, comma 1, fino all’approvazione dei PGT i Comuni possono apportate varianti ai PRG vigenti principalmente nei seguenti casi:
- adozione di atti di programmazione negoziata;
- per insediamenti produttivi con la procedura dello sportello unico (articolo 5 del d.P.R. n. 447 del 1998) di cui all’articolo 97;
- adozione di varianti “minori” di cui all’articolo 2, comma 2, legge regionale n. 23 del 1997, che resta in vigore solo per il periodo transitorio;
- piani attuativi in variante, con la procedura di cui all’articolo 3 della legge regionale n. 23 del 1997;
- al solo Piano dei servizi, purché nel rispetto dei contenuti e delle procedure di cui alla legge regionale, ancorché a corredo del PRG vigente.
Ai sensi del comma 6, il ricorso alle varianti all’infuori dei casi previsti comporta l’attivazione dei poteri regionali di annullamento ai sensi dell’articolo 50.


Adozione e approvazione dei Programmi integrati di intervento.
I comuni possono adottare i P.I.I. purché preceduti dall’approvazione di un documento di inquadramento che, nel periodo transitorio, tiene luogo del Documento di piano.

Adeguamento del PTCP.
Il procedimento di adeguamento del PTCP alle disposizioni della legge regionale deve essere deliberato entro un anno.

Adeguamento della pianificazione comunale.
Il comma 2 dell’art. 26 prescrive che i comuni deliberino l’avvio del procedimento di adeguamento dei loro PRG vigenti entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge regionale.
Peraltro tale termine riguarda solo i comuni con popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti; per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti il termine decorre dall’entrata in vigore della deliberazione della Giunta regionale, che deve definire i contenuti semplificati dei PGT riservati ai comuni minori.

Recupero dei sottotetti
La disciplina dei sottotetti possa essere così riassunta:
- il recupero dei sottotetti non può avvenire in deroga alle norme urbanistiche e quindi non può superare gli indici di densità edilizia previsti dallo strumento urbanistico nella zona interessata (pertanto dove tale indice è già stato raggiunto o superato da edifici esistenti il recupero non può essere effettuato);
- agli edifici nuovi che utilizzino l'intera volumetria disponibile non può essere aggiunto il piano sottotetto;
- il recupero dei sottotetti è considerato nuova costruzione e non più ristrutturazione, quanto meno in caso di aumento di volume o innalzamento delle linee di gronda e di colmo, e quindi è soggetto alla verifica delle distanze e delle altezze previste dalle norme locali (compreso il regolamento edilizio);
- deve essere applicato l'articolo 41-sexies della legge urbanistica (come modificato dalla legge n. 122 del 1989), con l’obbligo di previsione di parcheggi pertinenziali in proporzione ai nuovi abitanti teorici relativi alle nuove volumetrie.
Su questa materia sono già state approvate, con l.r. 20/05 alcune modifiche che possono essere riassunte nei punti seguenti:
1) Si possono recuperare, anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, i sottotetti degli edifici esistenti alla data del 31 dicembre 2005, come pure quelli degli edifici autorizzati o sulla base di permesso di costruire rilasciato entro il 31 dicembre 2005 oppure di denuncia di inizio attività (d.i.a.) presentata entro il 1° dicembre 2005.
2) Si potranno recuperare i sottotetti degli edifici realizzati sulla base di permesso di costruire successivo al 31/12/2005, oppure di d.i.a. presentata dopo il 1° dicembre 2005, una volta trascorsi cinque anni dalla data di conseguimento dell’agibilità, anche per silenzio-assenso.
3) In ogni caso il recupero sarà possibile solo in edifici destinati a residenza per almeno il venticinque per cento della superficie lorda di pavimento (s.l.p.) complessiva.


Aggiornamenti
Di recente è stato presentato e votato in Consiglio Regionale un progetto di legge che prevede alcune modifiche alla l.r. 12/05, che in particolare riguardano:
• modifiche e integrazioni volte a definire meglio la fase transitoria della legge, ovvero fino a che gli enti territoriali non si siano dotati dei nuovi e rispettivi strumenti di pianificazione previsti e modifiche all’art. 92 in materia di Programmi Integrati di Intervento (PII).
• modifiche relative ai piani territoriali regionali d’area (art.20), che introducono la possibilità per la Regione di approvarne anche prima dell’entrata in vigore del Piano Territoriale Regionale (PTR), garantendo in ogni caso l’applicazione delle procedure di valutazione ambientale già previste dall’art.4 della legge.
• nuova disciplina della competenza per l’approvazione dei piani attuativi comunali (art. 14), attribuita al Consiglio e non più anche alla Giunta, siano essi conformi o meno al Piano di Governo del Territorio (PGT) comunale.
• modifiche che interessano l’attività agricola (art. 62): si chiarisce la possibilità di utilizzare la Denuncia di Inizio Attività (DIA) anche per gli interventi in aree agricole, sia per i terreni in proprietà che per quelli in affitto, escluse solo le nuove costruzioni.
• esplicita possibilità per i Comuni di effettuare varianti allo strumento urbanistico in fase transitoria, per poter realizzare interventi di edilizia residenziale pubblica (art. 25, comma 8 ter).


La documentazione dettagliata relativa ai contenuti della legge 12/05, compresi i criteri attuativi, sono reperibili nel sito internet della Regione Lombardia (http://www.regione.lombardia.it), partendo dalla pagina iniziale e selezionando, nella rubrica “PRIMO PIANO” (a destra della pagina), la voce “Governo del territorio:…..”


Alcune considerazioni
Le posizioni emerse dopo l’approvazione della legge possono essere ricondotte in prima istanza a due tipi di letture e di considerazioni.
- Da un lato, quella dei sostenitori che enfatizzano l’efficacia di solo indirizzo e di orientamento del Documento di Piano e dei piani provinciali e regionale, sottolineando la tempestività dei piani attuativi e la flessibilità della programmazione negoziata come strumenti centrali del processo di piano.
- Dall’altro, c’è la posizione di chi denuncia i molti rischi connessi con l’adozione di strategie non sostenute da regole e da parametri esplicitati ex ante, in quanto non sufficienti a sostenere il ruolo dell’operatore pubblico nell’orientare il governo del territorio.
Queste tesi in sostanza riproducono due posizioni culturali, una che punta alla liberazione dal piano omnicomprensivo e alla piena legittimazione di una pianificazione incrementale e negoziata su singoli programmi e interventi; l’altra che rivendica gli esiti positivi di una disciplina urbanistica che proprio con gli strumenti generali della sua pianificazione ha permesso di orientare la crescita insediativa e di salvaguardare molte delle nostre risorse storiche, culturali, fisiche e naturali.

Probabilmente si deve riconoscere che il Testo Unico compie uno sforzo, anche se non sempre riuscito, di sistematizzazione di orientamenti legislativi e di pratiche esistenti o già sperimentate.
Ocorre però evidenziare il rischio che si assista all’attuazione di pratiche urbanistiche riduttive, di cui in questo primo anno di applicazione si vedono preoccupanti segnali.
Sono segnali che provengono in particolare da alcuni comuni della nostra provincia che non sembrano certo perseguire gli obiettivi di gestione sostenibile del territorio, che la legge almeno in linea di principio si poneva. Occorre poi sottolineare che dalle prime impostazioni dei PGT emergono anche posizioni del mondo professionale che vorrebbero riportare i diversi strumenti del Piano di governo del territorio a coincidere con quelli tutto sommato già praticati con i PRG.
Occorre quindi tenere vivo il dibattito, monitorare quanto succede sul territorio, denunciando le distorsioni più evidenti nell’applicazione della legge anche per orientare le integrazioni del Testo Unico che stanno per essere proposte e per valorizzare la sperimentazione di pratiche applicative innovative sia sul versante progettuale che processuale.
In particolare ricordiamo l’importanza della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) che deve essere gestita da soggetti terzi rispetto alla committenza e agli estensori del piano, anche se c’è una pericolosa fase transitoria in cui si ricorrerà a valutazioni autoreferenziali.

Infine dobbiamo sottolineare come l’attuazione della l.r. 12/05 si collochi in una situazione particolare per la nostra Provincia, per cui sul territorio premono diversi grandi progetti come l’autostrada Broni-Pavia-Mortara, il centro commerciale di Borgarello ed altri realizzati accorpando medie strutture di vendita, la logistica di Bressana, ecc., in un quadro istituzionale ed economico sociale che possiamo sintetizzare come segue:
Enti Locali:
- riduzioni nel trasferimento dei finanziamenti pubblici;
- Ici, principale risorsa libera da vincoli di destinazione (quindi incentivo all’estensione delle aree edificabili);
- scarso potere di contrattazione (in particolare nei piccoli comuni), sia tecnico, sia economico nei confronti di promotori immobiliari;
- nessun potere di concertazione delle infrastrutture di interesse sovracomunale, che spingono i comuni solo a richieste frammentarie di compensazioni;
Strumenti urbanistici
- piani urbanistici intesi essenzialmente come strumenti per autorizzare nuovi volumi edificabili;
- previsioni di sviluppo insediativo quasi sempre prive di analisi seriamente fondate;
- requisiti conoscitivi dei piani e delle varianti generali aggirati o interpretati in modo burocratico dalle parti istituzionali in causa e con deroghe quasi infinite;
- ricorso generalizzato a varianti parziali, con le quali vengono assunte gran parte delle decisioni che contano;
- partecipazione vissuta come ostacolo e rallentamento;
Chi decide
- solo formalmente i Comuni in quanto le decisioni vengono assunte altrove e gli esiti sono evidenti: consumo di territorio per la costante ricerca di suoli a minor costo e con minori vincoli, moltiplicazione delle esternalità negative, assenza di economie di scala;

A fronte di questa situazione Legambiente della Provincia di Pavia propone ai suoi circoli di orientare la propria attività, per quanto riguarda il tema del territorio, sui seguenti obiettivi:
1. recuperare le funzioni di pianificazione e programmazione a tutti i livelli;
2. attivare occasioni di confronto e verifica per la piena attuazione dei contenuti di sostenibilità dei progetti e dei programmi;
3. selezionare le priorità di nuovi importanti interventi sul territorio tenendo conto delle reali disponibilità finanziarie ed in base:
- alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS);
- all’attento esame del rapporto costo-beneficio di ogni intervento;
- alla coerenza di ogni intervento con gli obiettivi generali e di sistema da perseguire;
4. specifica attenzione al recupero e miglioramento della qualità del territorio, dell’ambiente e del paesaggio, all’efficienza e alla sicurezza delle infrastrutture esistenti;
5. individuazione di corretti momenti di partecipazione, per individuare soluzioni credibili, trasparenti ed adeguate ad affrontare e risolvere, in termini di sostenibilità, i problemi che il territorio pavese sta attraversando.




Analisi di alcuni possibili spunti per interventi di organizzazioni o gruppi ambientalisti
Art. 13
(Approvazione degli atti costituenti il piano di governo del territorio)

1. …………………………..

2. Prima del conferimento dell’incarico di redazione degli atti del PGT, il comune pubblica avviso di avvio del procedimento su almeno un quotidiano o periodico a diffusione locale e sui normali canali di comunicazione con la cittadinanza, stabilendo il termine entro il quale chiunque abbia interesse, anche per la tutela degli interessi diffusi, può presentare suggerimenti e proposte. Il comune può, altresì, determinare altre forme di pubblicità e partecipazione.

3. Prima dell’adozione degli atti di PGT il comune, tramite consultazioni, acquisisce entro trenta giorni il parere delle parti sociali ed economiche.

4. Entro novanta giorni dall’adozione, gli atti di PGT sono depositati, a pena di inefficacia degli stessi, nella segreteria comunale per un periodo continuativo di trenta giorni, ai fini della presentazione di osservazioni nei successivi trenta giorni. Del deposito degli atti è fatta, a cura del comune, pubblicità sul Bollettino ufficiale della Regione e su almeno un quotidiano o periodico a diffusione locale.

5. ………………………..

6. Il documento di piano, contemporaneamente al deposito, è trasmesso anche all’A.S.L. e all’A.R.P.A., che, entro i termini per la presentazione delle osservazioni di cui al comma 4, possono formulare osservazioni, rispettivamente per gli aspetti di tutela igienico-sanitaria ed ambientale sulla prevista utilizzazione del suolo e sulla localizzazione degli insediamenti produttivi.

7. Entro novanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni, a pena di inefficacia degli atti assunti, il Consiglio comunale decide sulle stesse…….

8. ……………………..

Art. 50
(Poteri regionali di annullamento e di inibizione)

1. Chiunque abbia interesse può richiedere alla Giunta regionale, entro un anno dalla data di inizio dei lavori, dichiarata ai sensi dell’articolo 35, comma 4, di procedere all’annullamento del permesso di costruire, qualora esso costituisca violazione di previsioni contenute in atti di pianificazione territoriale e definite di interesse regionale ai sensi del comma 2 e sia relativo a interventi di nuova costruzione, ovvero di demolizione e ricostruzione.

2. Sono di interesse regionale:

a) le previsioni prevalenti del PTR, del PTCP e dei piani dei parchi regionali e dei parchi naurali;
b) le previsioni degli atti del PGT riguardanti le aree destinate all'agricoltura, quelle soggette a vincolo paesaggistico, quelle di pregio ambientale, nonché quelle non soggette a trasformazione urbanistica.

3. ………………………..

5. La Giunta regionale, scaduto inutilmente il termine di trenta giorni, emana, nei sei mesi dall’accertamento delle violazioni di cui al comma 1, il provvedimento di annullamento del permesso di costruire.

6. ……………….


10. La disciplina di cui al presente articolo si applica anche in relazione agli interventi, richiamati al comma 1, posti in essere sulla base di denuncia di inizio attività ai sensi dell’articolo 41, intendendosi l’annullamento del permesso di costruire sostituito dalla declaratoria di insussistenza, al momento della presentazione della denuncia di inizio attività, dei presupposti per la formazione del titolo abilitativo.




La Valutazione Ambientale nel processo di formazione del Documento di Piano

Estratto dal punto 2.2 della DGR 1681 del 29/12/05

La predisposizione del PGT richiede un significativo cambiamento nell’approccio culturale e nell’uso delle tecniche disciplinari di elaborazione dei piani, in quanto il processo di valutazione della sostenibilità deve integrarsi nel processo pianificatorio fin dal suo inizio, diventarne parte integrante, rappresentarne un decisivo fattore di governance e di legittimazione delle scelte.

Relativamente alla fase di avvio del procedimento si prevede, prima del conferimento dell’incarico per la redazione degli atti del PGT, lo sviluppo di azioni di comunicazione, di pubblicizzazione e di sollecitazione della partecipazione attiva della cittadinanza, al fine di incentivare la collaborazione di chiunque abbia interesse, anche per la tutela degli interessi diffusi, a presentare suggerimenti e proposte.

Deve essere prestata, da subito, attenzione agli aspetti di trasparenza delle procedure ed all’aspetto dell’informazione finalizzata all’ottenimento di una partecipazione concreta e propositiva dei cittadini. Il Comune deve inoltre individuare, sin dalle prime fasi di formazione degli atti di PGT, i soggetti e le Autorità con competenza in materia ambientale, ovvero tutte quelle Associazioni ed Istituzioni varie che, a giudizio dell’Amministrazione procedente, siano titolari di interessi potenzialmente coinvolti nella redazione degli atti di PGT, interpellandole attraverso l’espletamento di momenti consultivi al fine di acquisire specifici apporti collaborativi.

E’ importante evidenziare i precisi nessi esistenti tra comunicazione, informazione e partecipazione quali cardini del percorso di Valutazione Ambientale che accompagna la formazione del Documento di Piano e, insieme, condizioni perché il percorso di valutazione stesso produca effetti significativi: il contributo derivante dalla partecipazione deve, pertanto, divenire parte integrante del percorso di Valutazione Ambientale e fattore di legittimazione delle scelte di piano.

Nella fase di impostazione del Documento di Piano il processo di Valutazione Ambientale contribuisce sostanzialmente all’elaborazione del quadro ricognitivo e conoscitivo, attraverso la raccolta delle proposte e delle istanze provenienti dalle consultazioni e dalla partecipazione diretta di attori e cittadini nonché assicurando, da subito, l’integrazione della dimensione ambientale al quadro di riferimento per lo sviluppo economico e sociale del Comune, attraverso le analisi preliminari di sostenibilità agli orientamenti pianificatori che il Documento di Piano va assumendo.

La fase di elaborazione del Documento di Piano è quella in cui vengono definite le strategie e gli obiettivi generali di sviluppo, gli obiettivi specifici con le politiche di intervento per le diverse funzioni insediative nonché individuati gli ambiti di trasformazione.
In particolare la Valutazione Ambientale deve assicurare che obiettivi, politiche ed azioni vengano declinati mediante l’individuazione ed il confronto tra ragionevoli alternative al fine di determinare la stima degli effetti ambientali di ciascuna di esse e selezionare le scelte da operare.
La Valutazione Ambientale deve inoltre garantire anche attraverso analisi ambientali di dettaglio, la coerenza interna delle relazioni tra obiettivi dichiarati, politiche di intervento individuate ed azioni da perseguire per attuare tali politiche e raggiungere gli obiettivi prefissati; nonché la coerenza esterna di obiettivi, politiche ed azioni con il quadro programmatorio di scala più vasta e quello conoscitivo del territorio comunale.
Nella fase di elaborazione del Documento di Piano, come ulteriore risultato dell’approccio integrato tra processo di pianificazione e valutazione ambientale, deve essere progettato il sistema di monitoraggio: elemento fondamentale di valutazione, nel tempo, degli effetti sul territorio derivanti dall’attuazione delle politiche e delle azioni esplicitate dal Documento di Piano.
In ogni caso il connotato importante che comunque deve caratterizzarne la costruzione è la possibilità, attraverso l’individuazione di indicatori chiari e significativi, di poter operare misurazioni e verifiche concrete degli effetti e delle ricadute che produce sul territorio l’attuazione del piano, nonché dell’effettiva capacità delle azioni di piano intraprese di conseguire gli obiettivi desiderati.

La definizione del Documento di Piano viene accompagnata dal “Rapporto Ambientale”, elaborato in sintonia con quanto previsto nell’Allegato I della Direttiva 2001/42/CE, in cui sono individuati, descritti e valutati gli effetti significativi che l’attuazione del piano potrebbe avere sull’ambiente nonché le ragionevoli alternative alla luce degli obiettivi e dell’ambito territoriale del piano.
Il “Rapporto Ambientale” in particolare deve descrivere gli indicatori ambientali di riferimento ed il sistema di monitoraggio previsto.
Contiene inoltre la “Sintesi non tecnica”, che, attraverso l’uso di un linguaggio chiaro e comprensibile, deve permettere a tutti i cittadini di avere un quadro informativo completo e trasparente delle scelte pianificatorie operate e del percorso seguito per arrivare alla definizione del Documento di Piano.
Preliminarmente all’avvio della fase di adozione ed approvazione del PGT, deve essere effettuato un momento valutativo del percorso compiuto in cui sia il Documento di Piano che il Rapporto Ambientale sono oggetto di analisi e valutazione da parte degli attori individuati nelle fasi iniziali, al fine di ricercare il più elevato livello di condivisione sugli obiettivi generali e di sostenibilità e sulle scelte contenute nel Documento di Piano e nel Rapporto Ambientale.
Lo svolgimento di questa attività consultiva porta alla redazione della “Dichiarazione di Sintesi” documento che, oltre a contenere il richiamo agli obiettivi strategici, agli effetti attesi ed alla loro tempistica di attuazione nell’arco temporale di validità del Documento di Piano ed i contenuti salienti del Rapporto Ambientale, dà conto dei risultati derivanti dalla partecipazione dei cittadini, degli Enti competenti e dalle consultazioni effettuate, motivando le scelte compiute anche in relazione al recepimento (o mancato recepimento) delle proposte avanzate e/o delle criticità segnalate.



16 novembre 2006